Legge federale
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Art. 49 Principi 237
1 Fatto salvo l’articolo 9b, la Confederazione assume l’onere principale del finanziamento dell’infrastruttura. 2 I Cantoni partecipano al finanziamento dell’infrastruttura. 3 Fatte salve le prestazioni di cui all’articolo 59, dalle prestazioni federali ai sensi della presente legge sono escluse le tratte che:
237 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). |
