Legge federale
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Art. 50 Condizioni 238
1 Hanno diritto all’indennità le imprese:
2 La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese straniere con poche linee in Svizzera. 238 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). |