1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 51aControversie relative alle convenzioni sulle prestazioni 240
1 Se l’UFT e le imprese ferroviarie non riescono ad accordarsi su una convenzione sulle prestazioni o sulla sua applicazione, la decisione spetta al DATEC.
2 Le decisioni del DATEC possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Possono essere fatti valere:
a.
la violazione del diritto federale, compresi l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento;
b.
l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
3 I ricorsi interposti contro le decisioni del DATEC non hanno effetto sospensivo.
240 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).