1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 57Partecipazione dei Cantoni al finanziamento 249
1 I Cantoni versano un contributo di 500 milioni all’anno al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria per finanziare i costi dell’infrastruttura.
1bis Il contributo si basa sui prezzi del 2016. È adeguato annualmente all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l’indice nazionale dei prezzi al consumo.250 Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il DATEC.251
2 La partecipazione di ogni Cantone è determinata dalle prestazioni di traffico regionale ordinate alle imprese ferroviarie (viaggiatori–chilometri e treni–chilometri) secondo la chiave di ripartizione intercantonale252.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari per via d’ordinanza, dopo aver consultato i Cantoni.
249 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283).
250 Nuovo testo per. per giusta il n. I 6 della LF del 19 mar. 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).
251 Introdotto dal n. I 6 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135).