Legge federale
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Art. 58 Crediti d’impegno 254
1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno necessari per le fasi di ampliamento secondo l’articolo 48c. 2 Se singole misure subiscono ritardi, i crediti d’impegno previsti per le stesse possono, qualora non siano esauriti, essere destinati alla realizzazione di altre misure la cui pianificazione è prevista da un decreto federale. 3 Il Consiglio federale stabilisce le misure da realizzare secondo il capoverso 2. 254 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). |