Legge federale
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Art. 58a Modalità di finanziamento dell’ampliamento 255
1 La Confederazione, mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui senza interessi, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso. 2 I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni di attuazione di cui all’articolo 48f. 255 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). |
