Legge federale
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Art. 58c Prefinanziamento 257
Le imprese ferroviarie possono concludere con i Cantoni interessati e con terzi convenzioni sul prefinanziamento delle misure la cui realizzazione o pianificazione è stata decisa dall’Assemblea federale. Tali convenzioni sottostanno all’approvazione dell’UFT. 257 Introdotto dal n. II 3 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). |