Legge federale
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Art. 64 Organizzazione
1 L’impresa ferroviaria deve separare a livello organizzativo il settore dell’infrastruttura dagli altri settori aziendali, rendendolo indipendente. L’UFT può dispensare da quest’obbligo le ferrovie a scartamento ridotto e le imprese ferroviarie minori. 2 L’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 e le relative prestazioni di servizio possono essere separate dal settore dell’infrastruttura a livello organizzativo. I loro costi devono essere fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni. |
