1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 8Ritiro, revoca ed estinzione della concessione 28
1 Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale ritira la concessione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
a.
le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o
b.
l’impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione.
2 Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa ferroviaria è indennizzata adeguatamente.
3 La concessione si estingue:
a.
qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata, o l’esercizio non sia avviato, entro i termini stabiliti nella concessione;
b.
alla sua scadenza;
c.
mediante riscatto da parte della Confederazione;
d.
in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l’autorizza;
e.
se, nella liquidazione forzata, l’impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.
28 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).