Legge federale
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Art. 8a Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza 29
1 L’autorizzazione di sicurezza è rilasciata dall’UFT. 2 L’autorizzazione di sicurezza comprende l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell’infrastruttura e l’accettazione dei provvedimenti che lo stesso ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle sue tratte. 3 L’autorizzazione di sicurezza è rilasciata per cinque anni al massimo; può essere rinnovata. 29 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |