Legge federale
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Art. 8c Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza 32
1 Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le imprese attive a livello regionale. 2 L’impresa di trasporto ferroviario che dispone di un certificato di sicurezza è abilitata a effettuare trasporti ferroviari su tutte le sue tratte e sulle tratte di terzi per le quali è valido il certificato di sicurezza. 3 L’impresa di trasporto ferroviario deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:
4 È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200933 sul trasporto di viaggiatori. 32 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |