Legge federale
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Art. 8e Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza 35
1 L’UFT è competente per il rilascio del certificato di sicurezza. 2 Il certificato di sicurezza comprende l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell’impresa di trasporto ferroviario e l’accettazione dei provvedimenti che la stessa ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle tratte utilizzate. L’impresa deve in particolare provare che:
3 Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato. 4 Se il riconoscimento reciproco è convenuto con altri Stati, i certificati rilasciati da questi Stati sono validi anche in Svizzera. 35 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |
