Legge federale
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Art. 14a Obbligo di collaborazione 67
1 Le imprese ferroviarie e i servizi responsabili della manutenzione dei veicoli forniscono all’UFT, su richiesta, le informazioni e i documenti di cui necessita nell’ambito della sua attività di vigilanza. Concedono inoltre all’UFT libero accesso a tutti gli impianti ferroviari, veicoli e altri impianti rilevanti per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli e lo coadiuvano a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo. 2 Nell’ambito del rilascio del certificato di sicurezza, le imprese di trasporto ferroviario hanno nei confronti dell’ERA gli stessi obblighi. 67 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |