Legge federale
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Art. 15 Notifica e inchiesta sugli incidenti e i quasi incidenti 68
1 Le imprese ferroviarie notificano gli incidenti e i quasi incidenti verificatisi nell’esercizio delle ferrovie:
2 Per ogni incidente e quasi incidente nell’esercizio delle ferrovie il SISI apre un’inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, la dinamica e le cause. 3 L’inchiesta serve a impedire incidenti analoghi. Essa non verte sulla determinazione della colpa e della responsabilità. 4 Gli interessati e le persone che possono contribuire al chiarimento delle cause dell’incidente o del quasi incidente forniscono al SISI le informazioni e i documenti necessari. Concedono inoltre al SISI libero accesso al luogo dell’incidente nonché agli impianti ferroviari, ai veicoli e agli altri impianti interessati rilevanti per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura e dei veicoli e lo coadiuvano a titolo gratuito nelle attività di inchiesta. 68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |
