Legge federale
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Art. 15a Commissione d’inchiesta 69
1 Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 199770 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 La Commissione d’inchiesta si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti. 3 La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di un proprio ufficio d’inchiesta.71 È amministrativamente aggregata al DATEC. 3bis Per indagare su incidenti e quasi incidenti può concludere accordi con servizi d’inchiesta esteri.72 3ter In singoli casi l’ufficio d’inchiesta può inoltre cooperare, su richiesta di un’autorità estera, all’inchiesta su incidenti e quasi incidenti all’estero.73 4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione d’inchiesta. Può accorparla con la Commissione d’inchiesta di cui all’articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 194874 sulla navigazione aerea. 69 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). 71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). 72 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). 73 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |
