Legge federale
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Art. 15b Procedura della Commissione d’inchiesta 75
1 La Commissione d’inchiesta redige un rapporto per ogni inchiesta.76 Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato. 2 Per chiarire i fatti, l’ufficio d’inchiesta può ordinare:77
3 Se tange diritti od obblighi, l’ufficio d’inchiesta emana decisioni formali.78 Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196879 sulla procedura amministrativa. 4 Le decisioni emanate dall’ufficio d’inchiesta nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione.80 5 La Commissione d’inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti. 75 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). 76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). 77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). 78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). 80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |