Legge federale
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Art. 15c Spese della procedura d’inchiesta 81
1 Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato intenzionalmente o per negligenza grave l’evento oggetto di inchiesta, la Commissione d’inchiesta può addossargli una parte delle spese d’inchiesta. 2 Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tali spese. Al riguardo considera la gravità della colpa. 81 Introdotto dall’all. della LF del 1° ott. 2010 (RU 2011 11194573; FF 2009 4263). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |