Legge federale
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Art. 16a Trattamento di dati da parte del gestore dell’infrastruttura 85
1 Per il trattamento di dati personali, il gestore dell’infrastruttura sottostà agli articoli 33–42 della legge federale del 25 settembre 202086 sulla protezione dei dati (LPD). Se agisce secondo il diritto privato, sottostà agli articoli 30–32 LPD. 2 Il gestore dell’infrastruttura può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo l’articolo 16 capoverso 1bis, se è necessario per la sicurezza dell’infrastruttura, in particolare per la costruzione e l’esercizio della medesima. Ciò vale anche per terzi che svolgono compiti del gestore dell’infrastruttura. Quest’ultimo rimane responsabile del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. 85 Introdotto dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |