1 L’UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge, sempre che non siano iscritti in un registro dei veicoli dell’UE.96
2 I titolari di un’autorizzazione d’esercizio (detentori) sono tenuti ad annunciare i loro veicoli all’UFT per l’immatricolazione.97
3 Il registro è accessibile a tutte le autorità svizzere ed estere preposte alla sicurezza e a tutti i servizi svizzeri ed esteri d’inchiesta sugli incidenti nonché a tutte le altre persone che hanno un interesse legittimo.
4 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- l’identificazione dei veicoli;
- b.
- i dettagli concernenti l’accesso al registro;
- c.
- i contenuti del registro accessibili al pubblico.
5 Il Consiglio federale può:
- a.
- delegare a terzi la tenuta del registro;
- b.98
- designare categorie di veicoli esentate dall’obbligo di immatricolazione.
6 Il Consiglio federale può convenire con l’UE la registrazione dei veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera nei registri dei veicoli dell’UE.99
94 Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti) (RU 2009 5973; FF 2007 3997). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
95 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
97 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
98 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
99 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).