1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 17cValutazione degli aspetti rilevanti per la sicurezza 101
1 L’UFT valuta gli aspetti rilevanti per la sicurezza della costruzione e dell’esercizio degli impianti ferroviari e dei veicoli in funzione dei rischi mediante controlli a campione.
2 Nell’ambito delle procedure di autorizzazione l’UFT valuta questi aspetti sulla base della prova fornita in merito alla sicurezza. Stabilisce i punti per i quali il richiedente deve produrre perizie volte a fornire la prova in merito alla sicurezza nell’ambito delle procedure di autorizzazione.
3 L’UFT può scambiare i dati necessari per la valutazione e i risultati della stessa con l’ERA, altre autorità preposte alla sicurezza, le imprese ferroviarie, i detentori e le persone responsabili della manutenzione.
101 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).