Legge federale
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Art. 18a Diritto applicabile 107
1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi. 2 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930109 sull’espropriazione (LEspr). 107 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |