Legge federale
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Art. 18c Atti preparatori 112
1 Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa di costruzioni113 deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata. 2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione di profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani. 3 Agli altri atti preparatori, all’eliminazione delle divergenze o per consolidare le basi decisionali si applica la procedura di cui all’articolo 15 LEspr114. Circa le obiezioni di terzi decide l’autorità competente per l’approvazione dei piani. 112 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 113 Rettifica della Commissione di redazione dell’AF: invece di «impresa di costruzioni» leggasi «impresa ferroviaria». |
