Legge federale
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Art. 18q Determinazione 146147
1 L’UFT può determinare allineamenti per assicurare impianti ferroviari esistenti o futuri.148 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati verticalmente. 2 La determinazione di allineamenti presuppone l’esistenza di piani che indicano con sufficiente precisione, almeno a livello di particelle, l’ubicazione degli impianti ferroviari esistenti o pianificati.149 3 Le decisioni sulla determinazione di allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione del termine di ricorso. 146Originario art. 18e.Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1982, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1429; FF 1981 I 313). 147Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 148 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). 149 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |