Legge federale
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Art. 18u ... 156157
1 Se equivalgono a un’espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n–18t danno luogo a un’indennità integrale. È fatto salvo l’articolo 21. Per il calcolo dell’indennità sono determinanti le condizioni esistenti all’entrata in vigore della restrizione della proprietà. 2 L’indennità è dovuta dall’impresa ferroviaria oppure, se manca l’impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà. 3 L’interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all’impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr158.159 4 Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti. 5 L’indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà. 156 Introdotto dal n. I 9 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 157 Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 159 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |