Legge federale
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Art. 23b Campo d’applicazione
1 Le disposizioni della presente sezione si applicano alla costruzione e all’esercizio delle tratte a scartamento normale e dei veicoli utilizzati su queste tratte. 2 Il Consiglio federale può decidere che le disposizioni della presente sezione non si applicano o si applicano solo parzialmente a determinate tratte e ai veicoli impiegati su tali tratte. |