1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 23cAutorizzazione d’esercizio per impianti ferroviari 175
1 Per gli impianti ferroviari nuovi o modificati in modo rilevante è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.
2 Per gli impianti ferroviari ristrutturati o rinnovati è necessaria un’autorizzazione d’esercizio se l’UFT lo stabilisce.
3 L’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se il richiedente ha fornito la prova in merito alla sicurezza e se l’impianto ferroviario, comprese le sue interfacce, soddisfa i requisiti essenziali ed è conforme alle disposizioni tecniche d’esecuzione e alle altre prescrizioni determinanti.
4 L’UFT può procedere ad altre verifiche. A tal fine il richiedente mette gratuitamente a disposizione il personale, il materiale e i documenti occorrenti; fornisce inoltre le informazioni necessarie.
5 Il Consiglio federale stabilisce i documenti necessari per fornire la prova in merito alla sicurezza.
175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).