Legge federale
|
Art. 23f Competenze 181
1 Tenuto conto del diritto internazionale, il Consiglio federale:
2 Il Consiglio federale può concludere con Stati esteri od organismi internazionali accordi sulla cooperazione nell’ambito dell’elaborazione e dell’applicazione di prescrizioni e norme internazionali. 3 Tenuto conto del diritto internazionale, l’UFT emana:
4 L’UFT notifica alla Commissione europea o all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia le altre disposizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili a complemento o in deroga al diritto europeo o internazionale. 5 D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali e le disposizioni tecniche d’esecuzione. Per quanto possibile, definisce norme armonizzate sul piano internazionale. 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |