1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 23jValutazione della conformità
1 La prova che il sottosistema o il componente di interoperabilità soddisfa i requisiti essenziali è fornita mediante:
a.
una dichiarazione di verifica oppure una dichiarazione di conformità o di idoneità all’impiego rilasciata dal fabbricante o da un suo mandatario; e
b.
un attestato di conformità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità o da un organismo designato.186
2 Gli organismi di valutazione della conformità devono:
a.
essere accreditati in Svizzera e disporre di un’assicurazione di responsabilità civile; o
essere nominati da uno Stato membro dell’UE
3 Gli attestati di conformità rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri sono riconosciuti se un accordo internazionale lo prevede.
186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).
187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).