Legge federale
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Art. 23l Trattamento dei dati
1 L’UFT è abilitato a raccogliere presso le imprese ferroviarie i dati necessari per l’interoperabilità, a trattarli ulteriormente e a pubblicarli. 2 Può scambiare i dati necessari per l’esercizio sicuro di veicoli interoperabili con l’ERA e con le autorità di Stati esteri preposte alla sicurezza188 188 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |