Legge federale
|
Art. 27 Partecipazione in proporzione ai vantaggi
1 In ogni caso, ciascuna delle parti deve partecipare alle spese nella misura in cui trae vantaggi dalla modificazione delle condizioni. 2 La parte, che, nell’interesse di uno stabile miglioramento o di una ulteriore sistemazione dei suoi impianti, pone speciali esigenze, deve sopperire da sola alle maggiori spese nel luogo d’incrocio. |