Legge federale
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Art. 32a198
1 I gestori dell’infrastruttura partecipano ai costi di mantenimento degli enti di difesa nella misura in cui questi ultimi forniscono prestazioni finalizzate all’intervento sugli impianti ferroviari. 2 I gestori dell’infrastruttura concludono con i Cantoni interessati convenzioni sulla fornitura di siffatte prestazioni e sull’assunzione delle relative spese. 3 Il DATEC stabilisce in particolare quali prestazioni può comportare la preparazione all’intervento degli enti di difesa e le modalità di calcolo dei costi di mantenimento. 198 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |