Legge federale
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Art. 37a Diritto di partecipazione delle imprese di trasporto ferroviario 212
1 Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario interessate e ai raccordati interessati il diritto di partecipare alla pianificazione di progetti d’investimento concernenti la propria rete. 2 Il diritto di partecipazione sussiste anche nel caso in cui il gestore dell’infrastruttura è incaricato di assumere ulteriori compiti, in particolare compiti sistemici. 212 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |