Legge federale
|
Art. 38 ... 214215
1 L’impresa ferroviaria che causa o constata un’interruzione dell’esercizio è tenuta a informare immediatamente le altre imprese interessate e a concordare con esse i provvedimenti necessari. Il trasporto regolare di viaggiatori deve essere garantito mediante deviazioni del traffico o altri mezzi di trasporto, eccetto in caso di forza maggiore. 1bis La revoca di tracce già attribuite non dà diritto a risarcimento del danno se avviene a seguito della chiusura imprevedibile di una tratta e allo scopo di sfruttare al meglio la capacità esistente.216 2 Le ferrovie che servono esclusivamente o prevalentemente al trasporto di viaggiatori nel traffico locale o che, secondo la concessione, non sono tenute ad assicurare l’esercizio durante tutto l’anno, non devono organizzare alcun servizio sostitutivo. Lo stesso vale durante l’interruzione dell’esercizio per la revisione obbligatoria degli impianti. 214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809). 215 Abrogata dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 216 Introdotto dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253). |