Legge federale
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Art. 4 Sistema di gestione della sicurezza 13
1 Chi intende costruire o esercitare un’infrastruttura ferroviaria oppure effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un sistema di gestione della sicurezza. 2 Il sistema di gestione della sicurezza deve essere idoneo a garantire la sicurezza della costruzione e dell’esercizio dell’infrastruttura nonché dei trasporti ferroviari. 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |