Legge federale
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Art. 40asepties Finanziamento 241
1 Per le sue decisioni la ComFerr riscuote emolumenti. Questi sono calcolati in funzione del tempo impiegato. 2 La Confederazione assume i costi della ComFerr che non sono coperti dagli emolumenti. 3 Il Consiglio federale stabilisce i contributi della Confederazione e la tariffa degli emolumenti e disciplina la riscossione degli stessi. 241 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |