Legge federale
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Art. 43 Trasporti militari
1 Le imprese ferroviarie, nei limiti della loro capacità, devono eseguire per l’esercito e l’amministrazione militare i trasporti ordinati dai competenti organi militari. Sono riservate le eccezioni e le limitazioni decise dal Consiglio federale. 2 ...256 3 La Confederazione sopperisce alle spese cagionate da misure speciali di sicurezza che dovessero essere prese per eseguire trasporti militari. 256Abrogato dall’art. 53 n. 4 della LF del 4 ott. 1985 sul trasporto pubblico, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 19861974; FF 1983 II 159). |