Legge federale
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Art. 48b Programma di sviluppo strategico
1 L’infrastruttura è ampliata per fasi nell’ambito di un programma di sviluppo strategico. 2 La Confederazione aggiorna periodicamente il programma di sviluppo strategico d’intesa con i Cantoni delle rispettive regioni di pianificazione e con le imprese ferroviarie interessate. 3 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo stato dell’ampliamento, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di ampliamento pianificata. |