1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 48cFasi di ampliamento
1 Gli atti normativi sulle singole fasi di ampliamento sono emanati in forma di decreto federale. Tali decreti federali sottostanno a referendum facoltativo.
2 Le misure previste nelle fasi di ampliamento si basano su una prova della necessità e su un’analisi dell’offerta effettuata secondo criteri di economia aziendale e macroeconomici.
3 Nei messaggi relativi alle fasi di ampliamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi susseguenti per l’intero sistema ferroviario.
4 In ogni fase di ampliamento è perseguito anche l’obiettivo di assicurare la qualità dell’offerta sulla rete già esistente del traffico a lunga distanza e sono previsti i crediti necessari a tale scopo.