Legge federale
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Art. 4a Tronchi di confine e tratte in prossimità della frontiera 14
1 Sulle tratte che conducono dall’ultimo punto d’esercizio in Svizzera al primo all’estero (tronchi di confine) l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può consentire l’applicazione delle prescrizioni tecniche e d’esercizio vigenti nei Paesi confinanti. 2 Sui tronchi di confine e sulle tratte in prossimità della frontiera ad essi collegate può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri. 14 Introdotto dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |
