Legge federale
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Art. 7 Trasferimento della concessione 2627
1 Su richiesta del titolare della concessione, il DATEC può trasferire la concessione a un’altra impresa.28 I Cantoni interessati devono essere previamente consultati. 2 Se sono trasferiti solo taluni diritti od obblighi legali o derivanti dalla concessione, il titolare della concessione sottopone all’UFT, per conoscenza, i contratti d’esercizio conclusi a tale scopo.29 Il titolare della concessione continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obblighi legali o derivanti dalla concessione. 26 Nuovo testo giusta il n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 27 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). 28 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |