Legge federale
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Art. 8 Ritiro, revoca ed estinzione della concessione 30
1 Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale ritira la concessione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
2 Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l’impresa ferroviaria è indennizzata adeguatamente. 3 La concessione si estingue:
30 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |