Legge federale
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Art. 83a Comunicazioni alle autorità estere 310
1 L’UFT informa le competenti autorità estere nel caso in cui:
2 Le licenze ritirate sono trasmesse immediatamente all’autorità estera che le ha rilasciate. 310 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |