1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 8aRilascio e rinnovo dell’autorizzazione di sicurezza 31
1 L’UFT rilascia l’autorizzazione di sicurezza se il gestore dell’infrastruttura dispone di un sistema di gestione della sicurezza.
2 L’autorizzazione di sicurezza è rilasciata per cinque anni al massimo. Può essere rinnovata.
3 L’UFT può convenire con le competenti autorità dei Paesi confinanti di cooperare nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per le infrastrutture transfrontaliere.
31 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).