Legge federale
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Art. 8b Ritiro dell’autorizzazione di sicurezza 32
L’UFT ritira l’autorizzazione di sicurezza del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora:
32 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |