Legge federale
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Art. 8c Autorizzazione di accesso alla rete e certificato di sicurezza 34
1 Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di una licenza in quanto impresa di trasporto ferroviario (autorizzazione di accesso alla rete) e di un certificato di sicurezza. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per trasporti ferroviari esclusivamente locali, nonché per trasporti su tratte a scartamento ridotto e su tratte a scartamento normale non interoperabili.35 2 ...36 3 L’impresa di trasporto ferroviario deve rispettare le prescrizioni legali svizzere, in particolare:
4 È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 200937 sul trasporto di viaggiatori. 34 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). 36 Abrogato dal n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |