Legge federale
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Art. 8e Rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza 39
1 L’UFT rilascia il certificato di sicurezza se l’impresa di trasporto ferroviario dispone di un sistema di gestione della sicurezza. 2 Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato. 3 Il Consiglio federale può concludere con l’Unione europea (UE) un accordo sul riconoscimento da parte della Svizzera dei certificati di sicurezza rilasciati dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA). 4 L’UFT disciplina con l’ERA la cooperazione nell’ambito del rilascio dei certificati di sicurezza. 5 L’UFT può concludere con le competenti autorità dei Paesi confinanti accordi sul riconoscimento di certificati di sicurezza per le tratte in prossimità della frontiera. 39 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703). |