1 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809).
Art. 8eRilascio e rinnovo del certificato di sicurezza 39
1 L’UFT rilascia il certificato di sicurezza se l’impresa di trasporto ferroviario dispone di un sistema di gestione della sicurezza.
2 Il certificato di sicurezza è rilasciato per cinque anni al massimo. Può essere rinnovato.
3 Il Consiglio federale può concludere con l’Unione europea (UE) un accordo sul riconoscimento da parte della Svizzera dei certificati di sicurezza rilasciati dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA).
4 L’UFT disciplina con l’ERA la cooperazione nell’ambito del rilascio dei certificati di sicurezza.
5 L’UFT può concludere con le competenti autorità dei Paesi confinanti accordi sul riconoscimento di certificati di sicurezza per le tratte in prossimità della frontiera.
39 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2023 (Attuazione del pilastro tecnico del 4° pacchetto ferroviario dell’UE), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 152; FF 2023 703).