Legge federale
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Art. 9a Garanzia dell’accesso alla rete 42
1 Il gestore dell’infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario l’accesso senza discriminazioni alla rete.43 2 e 3 ...44 4 L’accesso alla rete su un percorso definito nello spazio e nel tempo (traccia) può essere chiesto da ogni impresa interessata a svolgere il trasporto ferroviario. L’impresa deve presentare, almeno un mese prima dell’inizio dell’esercizio, un’autorizzazione di accesso alla rete oppure incaricare un’impresa di trasporto ferroviario di svolgere il trasporto. L’impresa di trasporto ferroviario che effettua il trasporto deve presentare il certificato di sicurezza al più tardi al momento dell’inizio delle corse.45 5 Le tracce non possono essere né vendute né trasferite a un’altra impresa. L’incarico di cui al capoverso 4 non è considerato vendita o trasferimento.46 6 Il Consiglio federale definisce gli ulteriori principi dell’accesso alla rete e disciplina i particolari. Può concludere con altri Stati accordi che garantiscono l’accesso alla rete alle imprese estere. A tal fine tiene conto del principio di reciprocità.47 42 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2835; FF 1997 I 809). 43 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823). 44 Abrogati dall’all. n. II 3 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 1845; FF 2014 3253). 45 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823). 46 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823). 47 Introdotto dal n. I 4 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823). |