Legge federale
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Art. 9f Compiti e competenze
1 Il Servizio di assegnazione delle tracce ha i compiti seguenti:
2 Può esigere dalle imprese ferroviarie l’accesso a tutti i documenti e la consegna di informazioni, nella misura necessaria all’adempimento dei suoi compiti. 3 Per l’adempimento di singoli compiti, in particolare per l’elaborazione dell’orario, il Servizio di assegnazione delle tracce può fare ricorso a terzi. Questi assicurano l’esecuzione non discriminatoria dei compiti e il coinvolgimento dei gestori dell’infrastruttura nonché delle imprese che hanno il diritto di chiedere l’accesso alla rete secondo l’articolo 9a capoverso 4. 4 Il ricorso a terzi non costituisce una commessa pubblica ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199452 sugli acquisti pubblici (LAPub). Non è impugnabile. 5 Il Servizio di assegnazione delle tracce pubblica la convenzione. L’articolo 7 della legge del 17 dicembre 200453 sulla trasparenza (LTras) è applicabile. 6 Il Consiglio federale può escludere parti della rete dalla competenza del Servizio di assegnazione delle tracce, in particolare tratte a scartamento ridotto e tratte a scartamento normale non interoperabili. 52 [RU 1996 508, 1997 2465all. n. 3, 2006 2197all. n. 11, 2007 5635art. 25 n. 1, 2011 5659all. n. 1 6515art. 26 n. 1, 2012 3655n. I 2, 2015 773, 2017 7563all. n. II 1, 2019 4101art. 1. RU 2020 641all. 7 n. I]. Vedi ora la LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1). |