Legge federale
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Art. 9k Ufficio di revisione
1 Il Consiglio federale nomina l’ufficio di revisione. Può revocarlo. 2 All’ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria. 3 L’ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull’attuazione di una gestione dei rischi adeguata al Servizio di assegnazione delle tracce e sullo sviluppo del personale. 4 Riferisce al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale in modo esauriente sul risultato della sua verifica. 5 Il Consiglio federale può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti. |